INFO & FAQS

Come posso richiedere l'assistenza riservata a ragazze madri?

Si deve compilare l'apposito modello (clicca qui per scaricarlo) con allegato modello ISE o eventuale certificato di disoccupazione nonché il certificato di nascita ai sensi dell’ art.13. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo.

 

Cosa debbo fare per ottenere gli assegni per nucleo familiare con almeno tre figli minori?

Occorre compilare l'apposito modello (clicca qui per scaricarlo) secondo la Procedura per la richiesta (clicca qui per scaricarla) ed allegare il modello ISE.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

 

Cosa debbo fare per ottenere l'assegno di maternità?

Occorre compilare l'apposito modello (clicca qui per scaricarlo) secondo la Procedura per la richiesta (clicca qui per scaricarla)  ed allegare il modello ISE.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

 

Cosa debbo fare per ottenere l'assistenza domiciliare integrata per anziani o disabili?

Occorre compilare l'apposito mo

dello (clicca qui per scaricarlo)

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

 

Cosa debbo fare per ottenere l'accesso al Servizio Infanzia ed Adolescenza presso il Centro Polifunzionale Diurno?

Occorre rivolgersi alle Assistenti Sociali competenti per il territorio

 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
Dal 1° gennaio 2012 entreranno in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per al formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione (*)  e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, pertanto si dovrà tenere presente che :
 
1. Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali, e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione (P.A) ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. 
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli.
Pertanto in conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamati dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta , a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi "
 

Carta di identità per minorenni (italiani o stranieri)

IMPORTANTI NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ AI MINORI DI ANNI 18.

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni. 
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). 
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio .
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni. 
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio (allegata in fondo alla pagina)
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.

 

Rilascio della carta d’identità ai  minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.

Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno).

Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.

Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Riconoscimento di un figlio naturale

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 
Il riconoscimento può essere fatto:

all'atto della denuncia di nascita:

- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita

successivamente alla nascita:

- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune

- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo
.

Denuncia di nascita

perché si deve adempiere: la denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

chi deve adempiere:

1) se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata

- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto;

2) se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata

- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

come si fa: nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è necessaria alcuna formalità. Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

dove si può adempiere: presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza

Certificato contestuale

cosa è: è il certificato che contiene le seguenti informazioni anagrafiche: residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita, anagrafico di nascita.

come si fa per ottenerlo: il richiedente deve presentarsi con un documento di identità presso gli uffici anagrafici. Può essere richiesto anche per altre persone.

quando è sostituibile con l'autocertificazione: sempre.

chi lo rilascia: l'Ufficio Anagrafe

quando si rilascia: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.00.

Anagrafe Italiani residenti all'estero (Aire)

cosa fa: accetta le domande di emigrazione per l’estero di cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito e la presentazione delle domande di residenza per chi rimpatria dall’estero. Gestisce inoltre tutte le altre variazioni anagrafiche dei cittadini Italiani già iscritti e rilascia la seguente certificazione:

-certificato di residenza

-certificato di stato di famiglia

-certificato contestuale

-certificato di esistenza in vita

-carte d’identità 
 

L'iscrizione all'Anagrafe dei Residenti all'Estero:
perché si deve adempiere: l’iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria quando il cittadino italiano dimori all’estero per almeno un anno.

chi deve adempiere: la domanda di iscrizione all'A.I.R.E. deve essere fatta dall’interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne.

come si fa: il richiedente deve presentarsi con un documento d’identità presso il Consolato Italiano nello Stato dove risiede.

Carta d’identità

cosa è: è il documento che attesta l'identità della persona. Si rilascia a tutti i cittadini maggiori di 15 anni residenti o con dimora nei Comuni dell'Ambito .Ha validità di 10 anni.

come si fa per ottenerlo: documentazione richiesta: (validità anche per l'espatrio)

  • per il richiedente maggiorenne: tre foto tessera (uguali, recenti e con il capo scoperto) e la carta d'identità precedente. In caso di furto o smarrimento della carta di identità precedente occorre portare copia della denuncia e un altro documento di identità (oppure due testimoni). 
    Occorre inoltre sottoscrivere, direttamente allo sportello, una dichiarazione di non trovarsi in condizioni ostative all'espatrio.

  • per il richiedente cittadino straniero (comunitaro ed extracomunitaro): oltre a quanto sopra indicato occorre anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.

  • per i minorenni, con almeno 15 anni di età: devono presentarsi personalmente con tre foto tessera accompagnati da entrambi i genitori.